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Oltre alla salva-TAP, il nuovo decreto xylella prevede deroghe al divieto di reimpianto e al divieto di movimentazione delle specie ospiti. Disposizioni specifiche per le viti.
E’ stato definito il testo del nuovo piano anti xylella da parte del Ministero per le politiche agricole (MIPAAF), recante “misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione della Xylella fastidiosa”. Il Governo ha deciso di ripartire dal decreto del 19 giugno 2015, firmato dal Ministro Maurizio Martina, sul quale si è basato il contestatissimo Piano Silletti bis, riformandolo.
Il nuovo testo tiene conto dei recenti sviluppi della questione xylella, compreso il sequestro disposto dai magistrati di Lecce, che ha prodotto l’effetto di bloccare le estirpazioni degli ulivi.
La novità che ha fatto subito discutere è il salvacondotto per il gasdotto TAP, consistente in una deroga al divieto di movimentare ed impiantare piante ospiti provenienti dalle zone a rischio xylella. Con una serie di prescrizioni, TAP potrà espiantare, spostare temporaneamente in altro e – una volta ultimati i lavori – reimpiantare oltre 1000 ulivi che insistono sul tracciato che va da San Foca fino all’area del PRT, tra Melendugno e Vernole. Per approfondire si suggerisce la lettura dell’articolo Nuovo piano anti xylella: deroga speciale salva TAP.
Ci sono però altre novità. Innanzitutto viene preso atto della possibile presenza sul teritorio nazionale di diverse sottospecie di xylella fastidiosa. Fino ad ora è stata individuata sul suolo italiano unicamente la sottospecie pauca, a cui appartiene il ceppo o i ceppi (secondo la relazione dei consulenti della Procura sarebbero 9 ceppi diversi) CoDiRO.
Anche la definizione di piante ospiti e piante specificate viene rettificata. Restano comunque escluse le sementi. E’ previsto che il Servizio fitosanitario regionale, quando è accertata la presenza del patogeno, definisca una zona delimitata, anche in relazione solo ad una o a più sottospecie di xylella.
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Una disposizione specifica è prevista per le viti, nel tentativo di liberarne il commercio dalle limitazioni imposte dalle misure di contrasto al batterio. Si stabilisce che le piante del genere Vitis in riposo vegetativo destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi, possono avvenire all’interno del territorio dell’Unione Europea e all’interno e all’esterno delle zone delimitate, purché siano coltivate in un sito registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE e siano sottoposte a specifico trattamento di termoterapia in un impianto autorizzato dal Servizio fitosanitario nazionale.
Per quanto riguarda le altre piante ospiti, che non siano state coltivate all’interno delle zone delimitate, lo spostamento all’interno del territorio comunitario sarà possibile, purché siano accompagnate da specifico passaporto redatto e rilasciato in conformità alla direttiva 92/105/CEE.
Il decreto contiene anche un’apertura verso la possibilità di impiantare specie ospiti all’interno delle zone infette. Resta il divieto generale, ma sarà possibile all’interno di siti fisicamente protetti contro l’introduzione del batterio e degli insetti vettori (serre). Inoltre, nella zona di contenimento, è possibile il reimpianto di specie ospiti (quindi anche di ulivi) a fini scientifici, su autorizzazione Servizio fitosanitario centrale.
Il Governatore Michele Emiliano, all’indomani del decreto della Procura, aveva dichiarato che l’emergenza xylella non c’è più e che si procederà con la gestione ordinaria. Ma il nuovo decreto parla ancora di emergenza, ma con tempi tutt’altro che emergenziali.
Infatti il testo prevede che entro il 31 dicembre, il Servizio fitosanitario nazionale, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, definisce un piano di emergenza, il quale, tra le altre cose dovrà prevedere:
ruoli e responsabilità del Servizio fitosanitario nazionale e degli organismi coinvolti nelle azioni da intraprendere; uno o più laboratori specificamente approvati per l’analisi del batterio; modalità di comunicazione delle azioni tra gli organismi coinvolti, il Servizio fitosanitario nazionale, gli operatori professionali interessati e il pubblico;
i protocolli che descrivono i metodi dell’esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio: le modalità di formazione del personale degli organismi coinvolti; le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili altre risorse in caso di presenza confermata o sospetta del batterio.
Il Servizio fitosanitario centrale dovrebbe valutare e sottoporre a revisione il piano di emergenza, nonché trasmetterlo, su richiesta, alla Commissione.
E’ anche prevista una campagna di sensibilizzazione curata dal Servizio fitosanitario nazionale, il quale dovrebbe mettere a disposizione del pubblico, di viaggiatori, operatori professionali e operatori di trasporto internazionale le informazioni circa la minaccia del patogeno all’interno dell’Unione Europea, anche attraverso i siti web.
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