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Infatti, “il sistema di individuazione delle piante da eliminare, con riferimento alle coordinate geografiche, non consente la effettiva corretta eseguibilità dell’ordine in giorni 10 – come aveva previsto il Piano Silletti bis, ndr – in quanto sul terreno risulta incerta l’individuazione concreta delle piante in questione, anche in considerazione del fatto che nel contesto lavorativo degli olivicoltori non c’è familiarità con gli strumenti che calcolano le coordinate geografiche, ma con altri tipi di strumenti o di regole di misurazione”.
“L’ordine – secondo il Consiglio di Stato – non risulta eseguibile nel tempo accordato in quanto è troppo ridotto rispetto al tempo effettivamente necessario per l’intera operazione di eradicazione, come evidenziato dai primi interventi di tale genere, in situazioni note al Servizio Agricoltura”.
Su queste basi, cui si aggiunge l’ordinanza del Gip di Lecce del 28 dicembre 2015 (che convalida il sequestro preventivo di urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Lecce degli ulivi soggetti ad estirpazione), si fondano le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Stato a riformare l’ordinanza cautelare del TAR Lazio del 4 novembre 2015, accogliendo quindi l’istanza cautelare della sospensione degli abbattimenti chiesta dagli olivicoltori.
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Il provvedimento ha effetto per i soli ricorrenti e va a rinforzare lo scudo già creato da Procura e Gip di Lecce. Tuttavia questa ordinanza costituisce già un importante precedente, utilizzabile da ulteriori olivicoltori che dovessero trovarsi nella medesima situazione.
Ciò che importa più del resto, probabilmente, è che i giudici hanno messo nero su bianco che nella gestione di questa controversa e dubbia emergenza si è agito al di fuori del diritto, negando i diritti di difesa e di conoscenza ai proprietari degli uliveti interessati dai provvedimenti di abbattimento. La decisione non costituisce un’affermazione di natura scientifica, ma ripristina quei principi necessari affinché tanto la tecnica, tanto la scienza, possano risultare credibili. Garantire l’osservanza della forma serve a rendere attendibile la sostanza. Una corretta e trasparente procedura nei campionamenti, nelle analisi, nella catalogazione, nelle conservazione, con la possibilità che gli interessati abbiano accesso ai dati e alle relative informazioni, è indispensabile per poter considerare una determinata attività come legittima e credibile.
Il ricorso era stato presentato da 10 proprietari di uliveti presenti nelle campagne di Squinzano e Trepuzzi, assistiti dall’avvocato Mario Alterio, il quale si è avvalso anche della consulenza del professore Nicola Grasso, costituzionalista e docente presso l’Università del Salento.
Si erano costituite come controparti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Protezione Civile, il Commissario straordinario per l’emergenza xylella, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia.
Il prossimo passo consisterà nell’esame della questione nel merito (finora era stata trattata a fini dell’applicazione delle misure cautelari), davanti al Tar Lazio.
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