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Chiesto l’annullamento degli atti relativi alle verifiche di ottemperanza precedenti al rilascio del nulla osta della CTVIA. TAP rischia di sforare coi tempi.
La realizzazione del gasdotto TAP, che ha già ottenuto l’autorizzazione unica, è entrato nella sua fase esecutiva. Almeno in teoria. Infatti la Trans Adriatic Pipeline ha un po’ di ostacoli da superare. Da ultimo il rischio che tutta l’attività finalizzata alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni “ante operam” (cioè precedenti all’avvio dei cantieri) venga resettata.
Senza la verifica di ottemperanza con esito positivo i cantieri non potranno essere avviati. La società, come già esposto in precedenti articoli, ha chiesto alla Commissione Tecnica per la Valutazione d’impatto ambientale (CTVIA), organo del Ministero dell’Ambiente, di poter frazionare l’opera ai fini del compimento di queste verifiche.
Con parere 1942, rilasciato il 18 dicembre 2015, la CTVIA ha dato seguito alla richiesta, accordando alla società la possibilità di suddividere le verifiche in 4 fasi: fase 0 (preparazione area di cantiere del microtunnel), fase 1a e 1b (realizzazione del microtunnel), fase 2 (realizzazione del terminale di ricezione), fase 3 (messa in posa delle tubazioni).
La stessa Commissione, con il medesimo parere ha anche chiesto a TAP di presentare la documentazione tecnica in via preventiva ed ha stabilito che le attività per la verifica di ottemperanza non avrebbero potuto avere inizio prima del rilascio di un nulla osta preventivo da parte della stessa CTVIA.
Con il parere 1972, del 29 gennaio 2015, la Commissione ha ribadito la necessità del nulla osta preventivo: “al fine di garantire la coerenza rispetto alle finalità configurate con il complessivo quadro prescrittivo elaborato dalla CTVIA, garantendo così la sostenibilità ambientale dell’intera opera, si prescrive che sulle prescrizioni per le quali il presente parere si concede la verifica di ottemperanza frazionata (ottemperanza demandata ad altri Enti per la A.18, A.28, A.29, A.44 e A.45) risulta necessario acquisire un preventivo Nulla Osta alla procedibilità della verifica di ottemperanza stessa da parte della CTVIA, trasmettendo preliminarmente da parte del Proponente tutta la documentazione necessaria, al fine di garantire la coerenza del quadro prescrittivo generale redatto in rapporto al SIA ed alla attività istruttoria unitaria”.
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In altre parole, senza nulla osta preventivo, TAP non avrebbe potuto avviare le procedure per la verifica di ottemperanza di competenza di enti quali organi regionali (come l’Arpa), Ispra e Comune di Melendugno. Eventuali attività svolte prima dell’emissione di questo nulla osta non sarebbero da considerare valide.
Il nulla osta è stato finalmente rilasciato il 12 febbraio scorso, con parere n. 1989, e trasmesso il 19 febbraio al Ministro dell’Ambiente e alla Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. A partire, quindi, dal 20 febbraio, TAP avrebbe potuto legittimamente procedere con queste attività.
Tuttavia risulta esserci stata un’attività istruttoria precedente a questa data, volta ad ottenere le singole autorizzazioni legate alle verifiche di ottemperanza.
TAP ha fretta, ha dei tempi da rispettare. Ha chiesto l’inizio dei lavori per il 4 aprile. Il termine ultimo per iniziare i lavori è il 16 maggio 2016, mentre l’opera dovrà essere completata entro il 2020, ai fini del mantenimento dell’esenzione dalla disciplina di accesso di terzi. TAP lo scorso anno aveva anche chiesto una proroga, ma la Commissione Europea, il 17 marzo 2015, aveva dato parere negativo.
Ed il rischio per TAP di sforare i tempi è sempre più concreto, dal momento che questa attività svolta ai fini dell’ottemperanza, rischia di dover ripartire da zero.
Dal fronte No TAP, infatti, è stata presentata una missiva rivolta al Servizio Ecologia e all’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS della Regione Puglia, al Presidente della Regione Michele Emiliano, all’ISPRA, all’ARPA Puglia e al Comune di Melendugno. La stessa è stata notificata anche, per conoscenza, alle Procure della Repubblica di Bari e di Lecce.
Con la lettera si chiede alle amministrazioni chiamate alla verifiche di ottemperanza alle prescrizioni, di annullare immediatamente “ogni atto inerente le operazioni di verifica di ottemperanza (limitatamente alle prescrizioni A.18, A.28, A.29, A.44 e A.45 di cui al DM n.223 dell’11.09.2014) compiuto antecedentemente la data del 19/2/2016 e di considerare irricevibile e giuridicamente inesistente quanto depositato in merito dalla società proponente presso gli Enti in indirizzo antecedentemente la summenzionata data del 19/2/2016, poiché detta documentazione risulta PRIVA di necessario nulla osta preventivo”.
Se le amministrazioni coinvolte dovessero dar seguito alla richiesta, per TAP si allontana speranza di poter rientrare nei tempi assegnati. In caso contrario si aprirebbe la strada ad un nuovo ricorso al TAR.
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