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Si possono utilizzare dei prodotti fitosanitari in aree potenzialmente frequentate da persone?
Nelle vicinanze di sentieri natura, percorsi, salute, fitness e con attrezzature sportive all’aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc. e in ambiti extra agricoli, come ad esempio nei trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc. per il nuovo Piano Azione Nazionale (PAN) che regola l’utilizzo dei pesticidi è obbligatorio dare informazioni preventive, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione.
In questo caso, tali regole specificatamente contenute nel paragrafo A.2.2 prevedono l’obbligo di segnalazione del trattamento secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Provincie.
Gli altri due casi che prevedono l’obbligo d’informazione, si riferiscono alle ipotesi in cui “è espressamente riportato in etichetta, come previsto all’articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012″ e quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle Regioni o dagli Enti locali territorialmente competenti, sulla base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute, che potrà tener conto di eventuali proposte del Consiglio.
“La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall’applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Esse devono essere informate dell’esecuzione del trattamento, con l’apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze”.
Nel capoverso successivo del PAN (A.2.3) si regolano le informazioni tra le aziende agricole. Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.
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Cosa deve fare il cittadino per difendersi da un uso irregolare di pesticidi?
Per il primo paragrafo riportato, la cittadinanza, ad esempio, sotto forma di comitato o associazione, con l’aiuto della sua amministrazione, potrebbe, ad esempio, censire una mappa di tutte quelle aree molto frequentate da persone e potenzialmente vulnerabili a tali prodotti.
Basterebbe, quindi, dimostrare che un sentiero sia molto frequentato perché un cittadino possa reclamare un suo diritto? Nel secondo paragrafo è il vicino di un fondo trattato che può richiedere informazioni per tutelare i suoi prodotti, a maggior ragione se l’azienda è condotta con metodi d’agricoltura biologica.
A questo proposito occorre ricordare, per il paragrafo A.5.6.1 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano le aree dove il mezzo chimico è vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all’interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
In particolare sono previste le seguenti misure: i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente paragrafo A.5.6;
In caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all’uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.