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Accolto il ricorso dell’azienda esclusa dal bando indetto dal Comune di Santa Cesarea Terme per la realizzazione di un chiosco a Porto Miggiano. Il Tar ha sottolineato l’assenza di motivazione nell’insufficiente valutazione assegnata alla ricorrente
Nessun chiosco a Porto Miggiano, almeno per ora. E’ questa la conseguenza principale emersa dalla sentenza del Tar di Lecce emessa lo scorso 13 aprile sul ricorso presentato da una delle aziende partecipanti al bando indetto dal Comune di Santa Cesarea Terme per la realizzazione e gestione di un chiosco presso la nota località marina.
Nello specifico, l’azienda ricorrente, la Onda Blu srl, esclusa dalla gara per non aver raggiunto la valutazione numerica minima di 50/100 richiesta dal bando in base ai criteri previsti (offerta tecnica, funzionalità della struttura e offerta economica), aveva chiesto al Tar di annullare l’intera procedura di assegnazione. Il ricorso riguardava in particolare la determina di indizione del bando, soprattutto riguardo i criteri di assegnazione dei punteggi; la determina di nomina della Commissione di gara; i verbali relativi all’attribuzione dei punteggi, all’esclusione della ricorrente e all’aggiudicazione provvisoria della gara della ditta Due Mari Noleggio di Paiano Antonio sas; la comunicazione di esclusione fatta pervenire alla Onda Blu srl; il provvedimento di aggiudicazione definitiva; l’eventuale contratto sottoscritto.
Il Comune di Santa Cesarea Terme era rappresentato dall’avvocato Silvestro Lazzari, mentre la Onda Blu srl era difesa dall’avvocato Alessandro Favale.
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Il ricorso dell’azienda si è basato soprattutto sulla valutazione numerica dei requisiti, in particolare quella dell’offerta tecnica, in quanto priva di motivazione. E il Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha accolto la tesi dell’azienda ricorrente spiegando che la valutazione numerica può costituire una motivazione se
l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla lex specialis (il contenuto del bando ndr) della procedura sia sufficientemente chiaro, analitico e articolato, tanto da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione e da rendere così comprensibile l’iter logico concretamente seguito nel valutare i singoli progetti, permettendo di controllare ragionevolezza e congruità dell’iter medesimo.
In sostanza, quindi, il Tar ha ritenuto troppo generico questo apparato e ha così applicato la stessa interpretazione già adottata in casi simili dalle sentenze emesse dal Tar dell’Umbria (2015) e dal Tar di Salerno (2014), secondo le quali “in assenza di subcriteri o griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell’attribuzione del punteggio stesso“.
La Seconda Sezione del Tribunale amministrativo leccese ha così accolto il ricorso della Onda Blu srl, condannando poi il Comune di Santa Cesarea Terme al pagamento delle spese legali, che ammontano a 2500 euro.
La vicenda, però, potrebbe non concludersi qui, perché non è escluso che il Comune di Santa Cesarea Terme impugni questa sentenza davanti al Consiglio di Stato.