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Secondo la giurisprudenza amministrativa, bonifiche e apposizione cartello di cantiere non costituiscono inizio lavori. Per TAP Autorizzazione unica decaduta?
Scade oggi il termine ultimo per l’inizio dei lavori da parte di TAP. Sarebbero dovuti partire i lavori relativi alla realizzazione del micro tunnel e del pozzo di spinta, secondo il parere espresso dalla Commissione tecnica di VIA. Parere richiesto dalla stessa TAP, nella consapevolezza di non poter ottemperare entro il 16 maggio a tutte le prescrizioni contenute del decreto di compatibilità ambientale (assorbite poi nell’autorizzazione unica).
Grazie a questo parere, a TAP è stato accordato di poter spezzettare il progetto e ottemperare alle prescrizioni poco alla volta. E’ nata così la suddivisione in fase 0 (preparazione area di cantiere del micro tunnel, con espianto di 231 ulivi), fasi 1a e 1b (realizzazione micro tunnel e pozzo di spinta), fase 2 (realizzazione PRT), fase 3 (posa delle tubazioni).
Nonostante abbia ottenuto quanto richiesto, TAP non è riuscita a soddisfare le prescrizioni che si frapponevano all’avvio della fase 0 e della fase 1.
In particolare, quand’anche TAP ottemperasse a tutte le prescrizioni, non potrebbe avviare la fase 0 prima dell’autunno prossimo, quando gli ulivi entreranno nel periodo di riposo vegetativo.
L’ultima carta che ha TAP ha cercato di giocare, nel disperato tentativo di fare qualcosa che potesse assomigliare ad un inizio lavori, è stata quella di procedere (o quantomeno annunciare) di effettuare le operazioni di valutazione del rischio archeologico e quelle relative alla bonifica da eventuali ordigni bellici dei terreni interessati all’attraversamento del gasdotto.
Si tratta di prescrizioni ante operam, che comunque andavano fatte prima dell’inizio dei lavori, ma che non rientrano né nella fase 0, né nella fase 1.
Sembra evidente che la partita sarebbe già chiusa almeno dallo scorso 30 aprile, termine ultimo per lo spostamento degli ulivi.
Invece TAP non si è data per vinta e ha messo le mani avanti attraverso il proprio ufficio legale, affermando, in una nota, che secondo la legge le operazioni di bonifica bellica e valutazione rischio archeologico costituiscono inizio lavori, senza specificare secondo quale norma o sentenza.
Ma l’affermazione è alquanto discutibile. Se TAP aveva da rispettare un preciso cronoprogramma, non potrebbe un’operazione qualsiasi, “a piacere”, determinare l’inizio lavori. Ma, come vedremo, è anche la giurisprudenza amministrativa a smentire TAP.
Per di più la società sembra avere qualche difficoltà anche con le operazioni di bonifica e valutazione rischio archeologico. Infatti si è ridotta all’ultimo giorno per tentare di fare qualcosa, un po’ come fanno gli alunni che iniziano a fare i compiti nell’ultimo giorno di vacanze, senza riuscire nemmeno completarli, cercando magari una scusa più o meno credibile da dare all’insegnate.
I tecnici TAP si sono fatti vedere solo nel tardo pomeriggio di domani 15 maggio, non il 13 maggio (come annunciato in pompa magna dalla società), solo per mettere su (alla buona) una recinzione in plastica con un cartello retrodatato di inizio lavori.
Oggi si sono presentati nuovamente i tecnici TAP e sono entrati “nel vivo” dei lavori, sistemando meglio la rete installata ieri, installando un bagno chimico e mettendosi in posa con dei metal detector impegnati a cercare eventuali presenze di ordigni sepolti. Il tutto avviene in contrada “fanfula”, vicino al cimitero di Melendugno, alquanto distante dall’area del cantiere del micro tunnel.
TAP sostiene che i lavori sono iniziati. Secondo il Comitato No TAP, nessun lavoro è stato compiuto. A guardare, anche dalle foto, comprese quelle diffuse dalla stessa TAP, non sembra che ci sia stato un avvio dei lavori.
Il Sindaco Marco Potì ha affermato che una recinzione con un cartello non può costituire inizio lavori ed invoca la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’inizio lavori presuppone una “modifica irreversibile dei luoghi”, che non c’è stata.
Se quelli di oggi possono considerarsi inizio lavori, TAP avrà mantenuto autorizzazione unica e benefit. In caso contrario, come sostiene Potì e il Comitato No TAP, la questione TAP sarebbe già da archiviare.
Ma come la pensano i giudici amministrativi?
Una sentenza del TAR di Pescara del 2013, in un caso analogo a quello relativo a TAP, ha stabilito decadenza di un permesso di costruire per mancato inizio lavori, in quanto l’apposizione di un cartello e lo svolgimento di operazioni di pulizia e bonifica non concretizzano un effettivo inizio lavori né un “serio intento costruttivo che giustifichi il permanere del titolo, come sarebbe nel caso di un processo costruttivo di modificazione edilizia iniziato ed irreversibile”.
I giudici di Pescara citano diverse sentenze analoghe pronunciate da Consiglio di Stato e da altri TAR che addirittura non considerano inizio lavori nemmeno “il taglio degli alberi, l’apertura di un varco di accesso al terreno, la demolizione di parte di un muro di confine […] né “lo sbancamento del terreno e l’esecuzione dei lavori di scavo”.
Quindi, tornando a TAP, nemmeno l’avvio della fase 0 (spostamento ulivi e preparazione strada di cantiere) costituirebbe inizio lavori, ma solo la fase 1 (realizzazione micro tunnel e pozzo di spinta).
Va da sé che la questione andrà avanti sul piano giudiziario, mentre ci si attende un intervento a livello ministeriale sulla questione. Ci sarà un nuovo salvacondotto?
Articolo pubblicato originariamente su TagPress