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Il Sindaco invia nuova missiva al MISE e alla Procura: “TAP è decaduta per decorrenza termini”. E diffida Ministero dal concedere proroghe.
Cosa accadrebbe ad un cittadino che ha in mano il permesso di costruire una casa, ma non inizia i lavori entro i termini assegnati? Semplice, il permesso di costruire decade ed il cittadino non potrà costruire.
Ma cosa si intende per inizio lavori? Per la giurisprudenza amministrativa è richiesto lo svolgimento di un’attività che dimostri un serio intento costruttivo,con una modificazione irreversibile dei luoghi. Non sarebbero tali nemmeno il taglio degli alberi, l’apertura di un varco di accesso al terreno, la demolizione di parte di un muro di confine, lo sbancamento del terreno o l’esecuzione dei lavori di scavo.
L’autorizzaizone unica rilasciata a TAP per la realizzazione dell’omonimo gasdotto prevedeva come termine ultimo di inizio lavori il 16 maggio 2016. Secondo quanto rilevato dal Comanda di Polizia Municipale di Melendugno, insieme al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Melendugno, architetto Salvatore Petrachi, al 16&;maggio l’unica attività presente era costituita dall’apposizione di una “recinzione non stabilmente infissa al suolo realizzata con rete in PVC a delimitazione di un’area di 400 metri quadrati circa e l’apposizione di cartellone”, nonché lo svolgimento di “attività di ricerca di ordigni bellici e di recinzione di aree per futuro scavo per la ricerca archeologica peventiva”.
A seguire i principi affermati dai giudici amministrativi, sembrerebbe che TAP non avrebbe iniziato i lavori entro i termini. Anzi, non sarebbero mai partiti, nonostante siano passati quasi due mesi dalla scadenza del termine.
Dunque, come accadrebbe ad un normale cittadino, TAP dovrebbe vedere decaduto il proprio titolo autorizzativo. E invece no. Per il Ministero, infatti è tutto a posto e i lavori sarebbero partiti regolarmente. Con le note numero 13784 del 17 maggio 2016 e numero 15873 del 9 giugno 2016 della Direzione per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del MISE a firma dell’ingegnere Dialuce, è stata rilevata la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza, in quanto “i lavori sono iniziati nei termini prescritti”.
Il Sindaco di Melendugno, Marco Potì, ripropone la richiesta di dichiarazione di decadenza, con nuove motivazioni. Potì fa leva sul fatto che la Direzione Generale del MISE, con le sue due note, si sia limitata “a dedurre solo in ordine alla prescrizione B3 (saggi archeologici in zona Fanfula), ritenendo la prescrizione in fase esecutiva dei lavori e non in fase preliminare; nulla dice in ordine alle prescrizioni ante operam A29, A44 e A45 ex articolo 2 del Decreto di compatibilità ambientale n. 223 del 11.09.2014, ad oggi non ottemperate; essendo prescritte “ante operam – dell’inizio dei lavori, debbono necessariamente essere preliminari rispetto all’asserito inizio dei lavori, che non può precederne l’ottemperanza”.
In altre parole, le operazioni che TAP indica come inizio lavori, e che il MISE ha riconosciuto come tali, sarebbero dovute essere compiute prima dell’inizio dei lavori.
“Il parere n. 1942 del 18.12.2015 della Commissione tecnica di verifica dell’impiatto ambeintale VIA e VAS – prosegue la missiva – e del MATTM, che esprimeva al punto 8 “si esprime parere favorevole all’ottemperanza frazionata delle Prescrizioni A18, A28, A29, A44, A45 afferenti a più fasi lavorative come indicato dal proponente”. Al punto 9 afferma che “in caso di ottemperanza frazionata di una determinata prescrizione afferente più fasi lavorative, si prescrive che non si potrà passare all’ottemperanza della seconda parte della prescrizione prevista in una determinata fase senza prima aver ottenuto la verifica di ottemperanza della prima parte prevista in una fase precedente.”
“Al punto 11 – continua – afferma che: “fermo restando tutto quanto sopra stabilito rimane comunque facoltà del proponente, nello sviluppo della compessiva predisposizione dei documenti progettuali, presentare unitariamente le verifiche di ottemperenza senza più la necessità del nulla osta alla procedibilità di cui al punto 10”, successivamente ribaditi con il parere n. 1973 del 29.01.2016. Alla luce di quanto esposto si rileva che, quanto prescritto al punto 9, non è stata data esecutiva in quanto le prescrizioni A18, A28 e A44 non risultano in alcun modo ottemperate nella fase frazionata “0”, di conseguenza non si può passare alle otemmperanza alle fasi successive. Le prescrizioni A29 e A45 risultano parzialmente ottemperate solo rigardo la fase “0”, per l’area riguardante lo scavo del micro tunnel, e non per altre fasi del progetto, né è stata data dal proponente alcuna indicazione circa quanto prescritto al punto 11 delle predette note”.
TAP non si sarebbe ottenuto alla “rateizzazione” delle ottemperanze prescritte, come dalla stessa società proposta, senza seguire l’ordine prestabilito.
Il Sindaco ricorda come, in ogni caso, le operazioni condotte da TAP non sarebbero da considerare come inizio lavori in base ai principi esmpressi dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi, precisando che lo stesso Comune di Melendugno si sarebbe sempre allineato a questo orientamento. Tra le sentenze menzionate ne compaiono anche due emesse dal TAR Lecce:
“Ad ogni buon conto, si ribadisce che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo a cui si allineano le prassi di questo Comune, ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori occorre il compimento di attività direttamente e immediatamente collegate all’inizio dei lavori, e tali non possono essere considerate la realizzazione della recinzione del cantiere, la pulizia dell’area, l’installazione della cartellonistica di cantiere (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sentenza n. 3030/2008), e nemmeno possono esserlo il taglio degli alberi, l’apertura di un varco di accesso al terreno, la demolizione di parte di un uro di confien (cfr. TAR Napoli, sentenza n. 10890/2008; TAR Milano, sentenza n. 372/2007; TAR Napoli sentenza n. 59/2006; TAR Roma sentenza n. 5370/2005; Consiglio di Stato sentenza n. 5242/2000), che non concretizzano un effettivo inizio lavoro né un “serio intento costruttivo che giustifichi il permanere del titolo, come sarebbe nel caso di un processo costruttivo di modificazione edilizia iniziato ed irreversibile” (TAR Puglia Lecce, sez. III, sentt. n. 6536 del 20 settembre 2004 e n. 3565 del 1 luglio 2005)”.
La missiva si conclude ribadendo che il Comune di Melendugno, “ai fini di ogni adempimento di sua competenza, ritiene la società Trans Adriatic Pipeline decaduta dalla predetta autorizzazione per decorso dei termini” e invita, ancora una volta, il Ministero dello Sviluppo Economico e gli altri enti coinvolti nel procedimento “a voler fornire analogo riscontro per quanto riguarda gli adempimenti di rispettiva competenza”, reiterando al contempo “la diffida al Ministero dello Sviluppo Economico dal voler concedere eventuale proroga alla predetta Autorizzazione, in quanto non giustifica da legittime motivazioni”.
Copia dell’atto è stata inviata anche alla Procura di Lecce, per eventuali accertamenti di sua competenza.
Articolo pubblicato originariamente su Tagpress