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L’ARPA su prescrizione A.27 relativa a progetto TAP ha riscontrato uso di prodotti incompatibili, errori grossolani, parti illeggibili, dati incompleti e incongruenti.
Sempre più lontano l’avvio dei lavori per TAP. Se per il MISE e la società i lavori sono partiti entro il termine perentorio del 16 maggio 2016, i fatti e gli atti dimostrerebbero che in realtà TAP è alle prese con notevoli problematiche relative alle prescrizioni da ottemperare ante-operam, cioè prima dell’inizio lavori. Ne abbiamo parlato in più occasioni.
Ora ci sono due novità. L’ARPA Puglia ha bocciato le prescrizioni A.27 e A.40. In questo articolo parleremo della A.27, riguardante i materiali da utilizzare per le attività di scavo e perforazione.
Con questa prescrizione il Ministero dell’Ambiente ha imposto, nel decreto di compatibilità ambientale, che i prodotti utilizzati per preparare i fanghi di perforazione non siano tossici o dannosi per la fauna marittima e l’ambiente.
Prescrizione A.27
“Prima dell’inzio dei lavori, dovranno essere presentate alla competente ARPA Puglia, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la preparazione dei fanghi di perforazione e degli additivi per il collaudo idraulico della condotta offshore e onshore. Per quanto attiene ai fanghi di perforazione è raccomandabile in generale l’uso di quelli biodegradabili mentre per l’ultimo tratto è prescritto l’uso di appositi gel biodegradabili (fluidi clay-free).”
La prescrizione prevede dunque una raccomandazione generale ad usare prodotti biodegradabili ed un vincolo inderogabile ad utilizzare solo gel biodegradabili per l’ultimo tratto.
Per quanto riguarda la raccomandazione generale, TAP ha presentato documentazione tecnica in cui afferma che verrà utilizzato per il fluido di perforazione un preparato a base d’acqua con bentonite.
Per la parte finale, invece, TAP intende utilizzare “un polimero CMC, che – secondo la società – è idro-solubile, “clay free” e biodegradabile”.
L’ARPA ha rilevato che la bentonite non è biodegradabile, essendo una sostanza minerale inorganica. Tuttavia, trattandosi di una “raccomandazione generale” e considerata la bassa tossicità per gli organismi acquatici, l’Autorità ha ritenuto ammissibile questa sostanza.
Diverso è il discorso per il CMC, che TAP vorrebbe utilizzare nell’ultimo tratto. Qui TAP ha pasticciato parecchio secondo l’ARPA.
Ultimo tratto: prodotti non compatibili, dati non leggibili e diversi errori e incongruenze
Per l’ultimo tratto, dove la prescrizione impone esclusivamente l’uso di sostanze biodegradabili, il prodotto proposto da TAP, “Laviosa Hidropol P”, secondo l’ARPA presenta diverse criticità. Si tratta di carbossimeticellulosa (CMC), non è biodegradabile, e la scheda di sicurezza inviata da TAP risulta “incongruente ed incompleta rispetto al prodotto proposto e non è adeguata alla verifica del rispetto alle prescrizioni”.
I pasticci iniziano con l’erronea indicazione del “CAS number”, numero identificativo della sostanza. TAP ha indicato un numero che corrisponde ad un prodotto completamente diverso (acrilammide anziché CMC).
Pertanto la scheda di sicurezza inviata risulta “incongruente e inadeguata”.
Per queste ragioni “non è possibile una valutazione completa e attendibile delle caratteristiche tecniche (degradabilità/persistenza e compatibilità ambientale) del prodotto rispetto a quanto richiesto dalla prescrizione A.27”.
Un altro errore rilevato dall’ARPA riguarda la voce sulla scheda tecnica presentata da TAP riguardante la persistenza e biodegradabilità, in particolare alla sottovoce “potenziale di bioaccumulo”, dove è riportato “non rilevante per le sostanze inorganiche”.
“E’ evidente – scrive l’ARPA – come questo sia errato essendo il CMC di una sostanza ORGANICA, pertanto non è accettabile quanto riportato. Tali aspetti rivestono una particolare importanza vista la prescrizione specifica.”
Come se non bastasse, la voce relativa alla “tossicità sugli invertebrati acquatici” “non è leggibile a causa dell’impaginazione”.
Per quanto riguarda gli obblighi di etichettatura e classificazione, “è evidente – secondo l’ARPA – che la scheda di sicurezza contiene errori grossolani (CAS errato) e carenze descrittive (quantità ed origine del monomero residuale presente) tali da non poter esprimere un giudizio adeguato”.
Tutto questo sempre ammesso che TAP usi i prodotti indicati. Infatti nella nota di TAP si legge che “il nome del prodotto, così come il fornitore, deve essere considerato indicativo in quanto legato alla sua disponibilità sul mercato nel momento in cui inizieranno le operazioni di scavo del microtunnel. In ogni caso i prodotti che verranno utilizzati avranno caratteristiche chimiche, fisiche, e di sicurezza similari/equivalenti ai prodotti riportati di seguito”.
Ma l’ARPA striglia TAP e richiede che “le schede trasmesse siano quelle dei prodotti che saranno effettivamente utilizzati e non indicative e riferite e a prodotti similari/equivalenti”.
Diversamente, “se i prodotti impiegati per le operazioni di scavo del microtunnel dovessero differire da quelli riporati nelle schede di sicurezza trasmesse e oggetto della presente analisi – prima dell’inizio dei lavori – si chiede a TAP l’invio delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la preparazione dei fanghi di perforazione e degli additivi per il collaudo idraulico della condotta offshore e onshore, al fine di consentire all’Agenzia di svolgere le proprie attività di competenza previste dal DM del MATTM”.
Da notare che l’ARPA parla di operazioni da svolgere “prima dell’inizio dei lavori”. Si presuppone quindi che i lavori non siano ancora iniziati, nonostante il termine perentorio fosse stato fissato al 16 maggio 2016. Nonostante ciò l’autorizzazione unica a questo progetto non è stata dichiarata decaduta.
Articolo pubblicato originariamente su TagPress