L’inchiesta
Quella che ha portato al sequestro di questa porzione di cantiere TAP è un’inchiesta distinta da quella che la magistratura stava già conducendo, riguardante l’iter autorizzativo del progetto TAP e l’esenzione dall’applicazione della normativa Seveso sul rischio incidenti rilevanti disposta dal Ministero per lo Sviluppo economico a questo progetto.
Gli inquirenti si sono attivati immediatamente una volta ricevuto l’esposto e già martedì pomeriggio, i carabinieri della Forestale hanno effettuato dei controlli presso La Paesana su delega della PM, mentre dagli uffici comunali hanno acquisita la documentazione relativa ai vincoli paesaggistici.
La recinzione realizzata in zona di notevole interesse pubblico soggetta a vincolo assoluto di indisponibilità
L’inchiesta ha due oggetti di indagine. Il primo riguarda la recinzione realizzata nei giorni scorsi tra le polemiche, contestualmente all’istituzione di una nuova zona rossa da parte del Prefetto di Lecce Claudio Palomba.
Dalla documentazione acquisita, risulterebbe, in base al certificato di destinazione urbanistica che le aree interessate dalla costruzione della recinzione e dall’espianto dei 448 ulivi, ricadono in zona E dichiarata di ‘notevole interesse pubblico’ con DM del 1 dicembre 1970 e, in quanto tale, sarebbe soggetta a vincolo assoluto di indisponibilità.
TAP ha realizzato questa struttura, composta da rete metallica, jersey e filo spinato, sulla base di una variante progettuale richiesta appositamente dalla società, per la quale ha ottenuto l’autorizzazione il 14 marzo con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, ‘sul presupposto che la nuova recinzione non interessasse aree soggette a vincolo paesaggistico trattandosi’, sebbene invece si trattasse di zona paesaggisticamente vincolata.
La Procura ha ravvisato diverse anomalie, sia sostanziali sia procedurali. Innanzitutto il decreto autorizzativo “dimentica” la presenza del vincolo in quell’area e, infatti nei, “considerato” del provvedimento si legge che:
‘dalla Carta dei Vincoli risulta che nuova recinzione non interessa aree soggette a vincoli paesaggistici o ambientali la nuova recinzione del PRT sarà posizionata all’interno della fascia già autorizzata del vincolo preordinato all’esproprio o comunque in aree di proprietà della società.’
In secondo luogo l’esistenza del vincolo di notevole interesse pubblico risultava già negli stessa documentazione di TAP disponibile sul suo sito web (pagina 29, allegato 4 ‘Analisi delle Alternative’; pagine 20-23 delle Integrazioni allo studio di impatto ambientale e sociale).
Dalla stessa documentazione (a pag. 25 delle Integrazioni allo studio di impatto ambientale e sociale) risulterebbe, tra l’altro, che il sub procedimento di autorizzazione paesaggistica per il rilascio del nulla osta pesaggistico non è mai stato concluso.
La Procura ha rivelato delle anomalie anche nella procedura di autorizzazione della variante, emanata il 14 marzo con decreto del MISE, che ha permesso la costruzione di questa recinzione.
Ed infatti TAP avrebbe chiesto una variante progettuale rispetto alle prescrizioni contenute nella VIA (valutazione di impatto ambientale) e/o nell’autorizzazione unica. Ma la procedura seguita è quella di cui all’articolo 52 quater comma 6 DPR 327/2001, che si riferisce invece alle prescrizioni che vengono approvate in conferenza di servizi per accertamento di conformità urbanistica delle opere, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità riguardanti ‘infrastrutture lineari energetiche’.
Si tratta di un passaggio molto tecnico, che in sostanza potrebbe significare che il Ministero avrebbe applicato alla richiesta di TAP una procedura prevista per situazioni diverse e inapplicabile al caso di TAP.
Gli ulivi
Il secondo “oggetto” dell’inchiesta riguarda l’espianto, lo spostamento e il reimpianto di 448 ulivi in Contrada La Paesana, all’interno della recinzione realizzata nei giorni scorsi. Operazioni che TAP stava effettuando non durante il periodo di riposo vegetativo delle piante (periodo invernale), ma nei mesi caldi.
L’espianto è avvenuto a fine aprile. In particolare nella data del 26 aprile era in corso la movimentazione degli alberi, mentre il reimpianto sarebbe previsto per il prossimo luglio.
Infatti, in base al decreto di compatibilità ambientale rilasciato a TAP, queste operazioni possono essere effettuate tra dicembre e febbraio e per questo potrebbe configurarsi la violazione della prescrizione A 29 del decreto VIA (trattamento ulivi da espiantare e reimpiantare).
Le finalità probatorie del sequestro
Il sequestro del cantiere TAP è finalizzato all’effettuazione di diversi accertamenti, sia procedurali che tecnici. In particolare le indagini dovranno stabilire se – come sembra – le particelle interessate dalla recinzione e dall’espianto degli ulivi ricadano effettivamente in zona di notevole interesse pubblico; quale dovrebbe essere la procedura corretta da adottare, ‘trattandosi in astratto di violazione alle prescrizioni della VIA’; infine dovranno verificare ‘se l’espianto e il reimpianto degli ulivi in periodo diverso da quello autorizzato sia compatibile con le esigenze agronomiche sottese alla originaria autorizzazione’ ed eventualmente ‘se sussista il vincolo di indisponibilità del sito e se sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica ad hoc’.