Il papà di Angelica Greco “La Peppina” non potrà partecipare al primo anniversario della morte della figlia. Ha l’obbligo di dimora in attesa di processo ed è costretto su una carrozzina a causa di una frattura. Il giudice ha negato l’autorizzazione. Prof. Carducci: ‘Irragionevole e sproporzionato’.
Il 13 agosto 2017 perdeva la vita in un incidente stradale la giovane Angelica Greco, nota a tutti come ” La Peppina”, anima del Movimento No TAP, alla quale è stato dedicato il presidio permanente in località San Basilio, che sorge nei pressi del cantiere TAP.
Aveva solo 25 anni, quando la sua auto è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero di ulivo, sulla strada che collega Melendugno a Torre dell’Orso.
Suo papà, Mauro Greco, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a causa della sua partecipazione a blocchi stradali contro i mezzi di TAP risalenti allo scorso marzo, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
Non è stato condannato ed è in attesa che venga fissata l’udienza per il suo processo, che si svolgerà con il rito abbreviato.
Fino ad allora non potrà lasciare la sua dimora, senza l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari (GIP), come misura cautelare per scongiurare il pericolo di reiterazione del reato, ossia il rischio che commetta un reato dello stesso tipo di quello per il quale è indagato, ossia di resistenza a pubblico ufficiale.
Al momento Mauro Greco può deambulare solo con una sedia a rotelle, a causa di una frattura scomposta subita a tibia e perone, documentata con certificazione medica.
Gli organizzatori della manifestazione, regolarmente autorizzata dalla Questura, hanno invitato i genitori di Angelica Greco a partecipare alla commemorazione della morte della giovane attivista al suo primo anniversario.
Per questo Greco, per mezzo del suo avvocato, ha chiesto l’autorizzazione a partecipare all’evento, anche in considerazione del comportamento collaborativo dimostrato e documentato dallo stesso, oltre che della sua condizione fisica.
Ma il giudice Edoardo D’Ambrosio ha detto di no. Nonostante i lavori di TAP siano sospesi per il fermo estivo, nonostante Greco non sia in condizioni di camminare se non in carrozzina, nonostante la natura della manifestazione nella quale verrà ricordata la figlia Angelica nel giorno dell’anniversario della sua morte, il GIP, nel valutare se sussiste il pericolo che Greco commetta un reato della stessa natura di quello per il quale dovrà essere processato, ha ritenuto che non ci siano le condizioni per autorizzare la sua presenza all’evento.
Ricordiamo che Greco non è stato condannato ed è in attesa di essere processato.
La notizia ha suscitato molto scalpore, sia perché gli stato negato di negare alla commemorazione della figlia tragicamente scomparsa, ma anche perché appare alquanto improbabile che questa persona, al momento per giunta gravata da un handicap fisico importante, possa tenere un comportamento violento nei confronti delle forze dell’ordine in questa circostanza particolare.
Sembra quindi una decisione sproporzionata, soprattutto se si pensa ad alcuni precedenti di tenore diverso in situazioni similari. Tra tutte si ricorda il caso di Massimo Bossetti, condannato in appello all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, tuttora detenuto in carcere in attesa del giudizio di Cassazione, che fu stato autorizzato a partecipare al funerale della madre, morta ad aprile 2018.
Secondo il costituzionalista Michele Carducci ‘il provvedimento del giudice è viziato di irragionevolezza e sproporzionalità, rispetto ai parametri degli artt. 2, 3, 13, 16 e 27 della Costituzione, nonché rispetto all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea di Strasburgo.’
Si tratta di principi di solidarietà, di ragionevolezza e uguaglianza, di inviolabilità della libertà personale, della libera circolazione, di colpevolezza, principi sacrificati oltremisura sulla base di una più che discutibile esigenza cautelare e su un sospetto (non una sentenza) di colpevolezza di Greco.
‘Al giudice – prosegue il prof. Carducci – è sfuggito il canone della interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme della istanza, del fatto e del parametro legale. Questo provvedimento scrive un brutto capitolo nella giurisprudenza salentina.’