Libertà e diritti fondamentali compressi e sospesi con decreti amministrativi, anziché con legge. Evidente forzatura delle procedure costituzionali, violando la riserva di legge. Così il Governo Conte ha dato pieni poteri al premier Conte, senza coinvolgere preventivamente il Parlamento, per gestire l’emergenza Covid-19. Ma nel diritto costituzionale la forma è sostanza.
Sono passati pochi mesi da quando Matteo Salvini, da vicepremier del Governo Conte, si rivolgeva al “suo” popolo chiedendo pieni poteri, rievocando spettri del passato e invocando uno stato autoritario (con lui a capo ovviamente). Quest’invocazione, come si poteva immaginare, aveva suscitato forti reazioni di condanna, per la sua pericolosità, non solo lessicale, che in quanto aizza il popolo contro la democrazia, avallando una svolta autoritaria.
Ed è proprio quanto si è realizzato a fine marzo in Ungheria, quando la maggioranza parlamentare di estrema destra, col pretesto di contrastare l’emergenza da Covid-19, ha dato pieni poteri al premier Viktor Orbán a tempo indeterminato, che gli consentono di sospendere le attività del Parlamento, di concentrare il potere legislativo ed amministrativo, intervenendo a colpi di decreto sull’informazione, sulle altre istituzioni pubbliche e imporre misure repressive speciali, senza alcun controllo.
Di fatto Orbàn, con il pretesto di ostacolare la diffusione di fake news, avrà un controllo totale sull’informazione, prevedendo pene severe contro organi di stampa e giornalisti critici. E’ facile ipotizzare che in realtà l’obiettivo è di imbavagliare l’informazione indipendente.
Comprensibilmente la svolta autoritaria dell’Ungheria ha suscitato non poche preoccupazioni in Italia e nel resto dell’Europa. Tuttavia anche in Italia è successo qualcosa di simile, silenziosamente, senza che qualcuno alzasse un dito. Il nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ottenuto i tanto famigerati pieni poteri e non è stato nemmeno il Parlamento a darglieli.
In un precedente articolo ho parlato della sospensione della Costituzione che è stata attuata nel nostro Paese dopo la dichiarazione dello stato d’emergenza contro il nuovo Coronavirus, che ha dato luogo a quella che tecnicamente viene chiamata dittatura costituzionale, soffermandomi su diritti e libertà sospesi o compressi. Nel presente articolo, invece, si vuole sottolineare il modo (la forma) con cui tutto ciò è avvenuto, che ha suscitato forti perplessità in numerosi giuristi.
Il fine non giustifica i mezzi
Partiamo da una premessa. Negli stati costituzionali come il nostro, principi, regole, diritti, libertà, sono garantiti dalla presenza di norme e procedure, di vincoli e limiti nell’esercizio del potere pubblico. Forma e sostanza hanno un confine non ben definito, quasi fondendosi l’una con l’altra. Il fine non giustifica i mezzi e lo strumento che viene adoperato per raggiungere un obiettivo deve essere in armonia con l’obiettivo stesso.
Facciamo un esempio. La Costituzione può essere modificata solo dal Parlamento, con una speciale procedura (cd. procedura aggravata), che prevede in prima votazione il voto favorevole di almeno due terzi del Parlamento. Non può essere fatto con una procedura diversa, non può essere fatto da un organo diverso dal Parlamento (come il Governo). La previsione di questa procedura garantisce che la sopravvivenza della Costituzione stessa, impedisce che una minoranza o un governo possano modificare o svuotare il contenuto della Costituzione a proprio piacimento.
Può essere sospesa la Costituzione? Da chi?
La Costituzione prevede all‘articolo 78 che “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”. Si tratta dell’unica ipotesi prevista e dev’essere il Parlamento a deliberare e a dare al Governo i poteri necessari a fronteggiare l’emergenza, ponendo limiti e vincoli, anche temporali.
Molti hanno eccepito l’illegittimità della sospensione della Costituzione, sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale. Un primo punto in particolare riguarda la mancanza, al di fuori della guerra, di un’ipotesi che consenta di ricorrere al trasferimento dei poteri in capo al premier. Tuttavia il principio di necessità (che è principio non scritto), combinato con l’articolo 32 (tutela della salute), darebbero fondamento alla dichiarazione dello stato d’emergenza e alla previsione di un regime eccezionale e derogatorio, purché entro limiti formali e sostanziali determinati con legge.
Questo lo si deduce per analogia rispetto a quanto previsto dal già citato articolo 78 (che riserva al Parlamento la dichiarazione dello stato di guerra e il trasferimento di poteri), e da altri articoli della Costituzione che consentono limitazioni solo con legge.
In altre parole spetta al Parlamento, con legge, dichiarare lo stato d’emergenza e dare al Presidente del Consiglio poteri speciali necessari allo scopo, così come spetta al Parlamento sospendere, comprimere, limitare diritti e libertà.
In casi straordinari di necessità e d’urgenza, per agire con più tempestività, il Governo può emanare un decreto-legge, che ha la stessa efficacia della legge (del Parlamento), entra immediatamente in vigore ed è efficace per la durata di 60 giorni. Ma deve essere trasmesso immediatamente al Parlamento, il quale deciderà se convertirlo in legge, con o senza modifiche, rendendo definitivi gli effetti. In questo modo viene fatto salvo il ruolo legislativo dell’unico organo elettivo, che è il Parlamento.
Il rispetto dei ruoli e delle procedure non è un mero formalismo, ma è garanzia di legalità e rispetto dei principi e della sopravvivenza dello stato costituzionale, della nostra libertà e dei nostri diritti, delle nostre garanzie contro potenziali abusi da parte del potere.
Emergenza Covid-19: Conte ha ricevuto i pieni poteri dal Governo Conte
Ed invece lo stato d’emergenza non è stato dichiarato con legge, né con decreto-legge, bensì con un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) . Quindi, non con un atto avente forza di legge, ma con un decreto di natura amministrativa, il quale dovrebbe essere attuativo di una legge, non sostituirsi alla legge.
Con decreto-legge (n. 6 del 6 febbraio 2020, poi abrogato e sostituito dal n. 19 del 25 marzo 2020) il Governo Conte ha autorizzato il premier Conte a limitare e sospendere diritti e libertà fondamentali con l’emanazione di una serie di DPCM, nonostante la stessa Costituzione preveda la riserva di legge in materia. Solo la legge (non un provvedimento amministrativo) può, in presenza dei necessari presupposti, limitare, comprimere, norme costituzionali, nei limiti nel necessario.
Quindi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (che non è stato eletto, in quanto nel nostro Paese non è prevista l’elezione del premier) ha ottenuto dal Governo da lui presieduto pieni poteri, senza prima coinvolgere il Parlamento, e ha sospeso la Costituzione non con legge, ma con atti amministrativi.