Nato per favorire la revoca delle restrizioni alla libera circolazione, il green pass è stato usato dal governo italiano per limitare diritti fondamentali allo scopo di costringere i resistenti a vaccinarsi.
Il Regolamento europeo n. 953, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE il 14 giugno 2021, che introduce le certificazioni verdi (altrimenti dette “green pass”), nasce con l’obiettivo di procedere ad una graduale revoca delle restrizioni alla libera circolazione in modo coordinato tra i vari Paesi europei.
Si tratta di uno strumento che parte dalla consapevolezza degli effetti negativi sui cittadini e le imprese che le restrizioni hanno comportato e poggia sul presupposto che la vaccinazione anti COVID-19 contribuisca a interrompere la catena di trasmissione e non certo per creare discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati.
Anzi, tra i considerando e la parte precettiva precettivo del Regolamento, il principio di non discriminazione tra vaccinati e non vaccinati è richiamato per ben 15 volte.
Il principio guida, in poche parole, non è quello di penalizzare chi non si vaccina, ma di agevolare la libera circolazione, facendo cadere le restrizioni per chi esegue un tampone oppure dimostra di aver fatto il vaccino o di essere guarito da Covid.
Sovvertiti i principi ispiratori del Regolamento europeo sul green pass
Le attuali evidenze scientifiche dimostrano che i vaccini non interrompono la catena di trasmissione del virus, perché anche i vaccinati possono contagiarsi e contagiare come i non vaccinati. E il green pass, ormai è chiaro, non ha alcun fondamento scientifico.
Ma ciò che è importante sottolineare è l’intento libertario e di non discriminazione del legislatore europeo, sovvertito interamente dal legislatore italiano, che invece ha pensato di nascondersi dietro a questo Regolamento e recepire il principio opposto: creare discriminazioni verso i non vaccinati, ponendo impedimenti e disagi alla fruizione di diritti fondamentali, come il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto all’accesso a ospedali, presidi di pronto soccorso per assistere parenti o a scuola per accompagnare i figli minori, oltre a introdurre una formula surrettizia di segregazione sociale per chi è privo di green pass (come il divieto di partecipare ad eventi pubblici, a visitare musei, andare a teatro, al cinema o ad un concerto; il divieto di sedersi al tavolo all’interno del ristorante, la consumazione solo al banco o in piedi all’interno dei bar, ecc…).
Il governo italiano non fa nemmeno mistero di aver concepito il green pass come una strategia per spingere alla vaccinazione: restringere quanto più possibile gli spazi di libertà e la fruizione dei diritti fondamentali per chi è privo di certificazione verde e creare ogni disagio possibile per chi opta per il tampone, limitandone la validità ai fini dell’ottenimento del green pass a quelli più invasivi e fastidiosi (che si infilano nel naso o nella gola) al prezzo calmierato (si fa per dire) di 15 euro, validi per 48 ore. I tamponi salivari molecolari costano 60 euro, mentre i salivari rapidi non sono validi: non creano abbastanza disagio.
Brunetta: “Costo organizzativo, psichico e monetario per costringere gli “opportunisti” a vaccinarsi”
Lo spiega chiaramente Brunetta, che loda come “geniale” la logica del green pass (quello all’italiana), che è quella di imporre ai non vaccinati (che lui chiama “opportunisti”) il “costo monetario” (perché mediamente un lavoratore dovrebbe spendere circa 150 euro al mese di tamponi), il “costo organizzativo” e il “costo psichico”, perché bisogna farsi infilare un cotton fioc nel naso, fino al cervello.
Brunetta, intervenuto “Inkontro Convening” di Venezia (9-10 settembre 2021) ha quindi confermato che si tratta di una strategia per costringere la gente alla vaccinazione. Un obbligo surrettizio, in cui però non è lo Stato ad assumersi la responsabilità di eventuali reazioni avverse. Infatti, formalmente, si tratta di una vaccinazione su base volontaria.
UE: “Green pass per togliere restrizioni, non per limitare diritti fondamentali”
Il Considerando n. 14, invece, dice chiaramente che il Regolamento sul green pass “non dovrebbe essere inteso come un’agevolazione o un incentivo all’adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell’Unione. La verifica dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell’UE non dovrebbe comportare ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione all’interno dell’Unione o restrizioni ai viaggi all’interno dello spazio Schengen.”
L’obiettivo del Regolamento è di favorire la libera circolazione, non la vaccinazione. Infatti al Considerando n. 21 definisce come fondamentale “l’accesso universale, tempestivo e a prezzi abbordabili ai vaccini anti COVID-19 e ai test per l’infezione da SARS-CoV-2”.
Il prezzo dei tamponi dovrebbe essere tenuto basso per favorire la libertà; mentre invece in Italia è tenuto alto per “schiacciare gli opportunisti” e risulta il più caro d’Europa. In Germania un tampone rapido costa 3,75 euro.
Il Considerando n. 36 è perentorio: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici […] o hanno scelto di non essere vaccinate.”, aggiungendo che “un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”
Un’attenzione particolare per i lavoratori
Il legislatore europeo si preoccupa, inoltre, (Considerando 44) di non far gravare oltremodo i costi dei tamponi per i lavoratori transfrontalieri o altre persone che per motivi familiari, sanitari, di studio o di altra natura attraversano spesso le frontiere e per questo occorre garantire l’accesso universale ai testi antigenici in modo tempestivo ed economicamente conveniente.
L’Italia, invece, è l’unico Paese a richiedere il green pass anche per andare a lavorare nella propria zona.
Il consenso libero ed informato in materia di medicina e biologia
Il Regolamento richiama e rispetta i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, tra i quali troviamo il Diritto all’integrità fisica e psichica della persona, il quale in particolare sancisce il rispetto del il consenso libero e informato della persona interessata in medicina e biologia.
Ma una vaccinazione indotta sotto condizionamento non è il frutto di un consenso libero, ma di un atto estorsivo. Ed anche l’obbligo di effettuare un tampone anche ogni due giorni, per giunta pagato di tasca propria, per un soggetto che non presenta sintomi o sospetti di positività, costituisce un obbligo a sottoporsi ad un trattamento sanitario.
Il valore giuridico dei “Considerando”
I Considerando costituiscono la premessa del Regolamento, con l’indicazione dei principi ispiratori e delle finalità delle norme adottate. Rappresentano una preziosa fonte interpretativa, in quanto descrivono chiaramente la “volontà del legislatore” e danno sostanza a quella che in gergo viene chiamata “interpretazione teleologica”.
Ma i Considerando, in realtà, hanno un valore aggiunto, sono giuridicamente rilevanti e possono essere considerate come delle fonti paranormative, che costituiscono parte integrante dello stesso Regolamento.
Per cui potrà capitare di leggere l’obiezione per cui i Considerando non sono norme giuridiche e pertanto non vanno prese in considerazione. In realtà, l’interprete del diritto, il giurista non può non tenerne conto, non può non interpretarle, perché vanno ad arricchire quello che è il contenuto precettivo del Regolamento e in caso di dubbi interpretativi occorre fare riferimento ai Considerando.
Ma in verità anche nella parte precettiva, il Regolamento n. 953 rimarca il suo intento di favorire la libera circolazione senza creare discriminazioni. Non esclude che i Paesi membri possano imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, ma solo nel rispetto del principio di non discriminazione e secondo i principi di necessarietà e proporzionalità “allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall’ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475” (art. 11).
Il green pass all’italiana certamente non può trovare fondamento nemmeno in questa disposizione.
Il paradosso italiano
Oltre a tutto questo, delle misure così drastiche come quelle in vigore oggi in Italia non sembrano trovare giustificazione nei dati epidemiologici, tutt’altro che emergenziali. Pertanto perché mai servirebbe una certificazione verde per andare a lavorare o per studiare?
Ma consideriamo l’ipotesi opposta, che la situazione sia delicata e che occorra davvero adottare queste tutele così drastiche per contenere la diffusione del contagio: perché passare bruscamente nelle pubbliche amministrazioni dallo smart working al lavoro in presenza?
Se effettivamente i numeri fossero emergenziali (e non lo sono) allora bisognerebbe rimandare i lavoratori tutti a casa. Ma in realtà il ripristino dall’ordinarietà del lavoro in presenza nelle pubbliche amministrazioni, che guarda caso coincide con l’entrata in vigore dell’obbligo per i dipendenti pubblici, serve solo a mettere centinaia di migliaia di lavoratori nelle condizioni di doversi vaccinare o, in alternativa, di dover pagare per farsi strofinare il naso ogni due giorni.