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4) Zona cuscinetto
E’ costituita da un’area posta a confine della zona infetta che si estende senza soluzione di continuità dallo Ionio all’Adriatico e avente una larghezza di circa 10 km, nella quale si devono attuare tutte le misure necessarie per limitare la diffusione del batterio e per mantenere tale zona indenne.
Gestione dell’oliveto
E’ obbligatorio eseguire la potatura ordinaria delle piante ogni due anni. Il controllo a livello aziendale dell’avvenuta esecuzione sarà effettuato periodicamente. Si raccomanda, di eseguire una potatura annuale e ove pertinente una potatura straordinaria.
Gestione del vettore
E’ obbligatorio il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, sia nei terreni agricoli e extra agricoli, che nelle aree urbane, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno o trinciatura ed interramento della vegetazione spontanea. La lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nel periodo che va dal 1 marzo al 15 aprile di ciascun anno. In fase di prima applicazione delle misure tale periodo è esteso fino al 30 aprile 2016. Il controllo a livello aziendale dell’esecuzione di tale prescrizione sarà effettuato entro 45 gg dalla scadenza fissata.
Si raccomanda di eseguire gli ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti dell’olivo e in particolare per il controllo del rodilegno, dela tignola, della mosca delle olive e della margaronia con insetticidi autorizzati che hanno efficacia anche nei confronti del P. spumarius (vedi tabella 1). Si evidenzia che i trattamenti più efficaci per contenere la popolazione adulta della sputacchina e conseguentemente la diffusione del batterio devono essere effettuati soprattutto nel periodo compreso tra maggio e agosto (2 trattamenti).
Altre prescrizioni
E’ vietata la commercializzazione delle specie ospiti di X. fastidiosa, con la sola deroga per gli operatori professionali autorizzati ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del DM 19/06/2015 e s.m.
E’ vietato il prelievo di materiale vegetale (ad eccezione dei frutti) dalle specie ospiti di X. fastidiosa, coltivate e/o spontanee, presenti sul territorio, fatte salve eventuali deroghe per scopi scientifici, autorizzate ai sensi dell’art. 45 e 46 del D. Lgs 214/05 e le eventuali operazioni di monitoraggio.
In caso di acquisto di ” piante specificate ” di cui all’allegato 1 della Decisione UE/2015/789 e s.m.i., per successivo impianto, è obbligatorio che le stesse siano accompagnate dal passaporto delle piante.